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SINPE - SOCIETA' ITALIANA DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE E METABOLISMO

STATUTO

Modifiche approvate dall’Assemblea Generale il 17 Novembre 2006

Art. 1
E' costituita la SINPE - Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo, con sede legale in Firenze (Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze). Tale denominazione associativa sostituisce sia la precedente di "Gruppo Aperto per lo studio dell'Alimentazione Parenterale ed Enterale" (GASAPE), nato come gruppo di Studio della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), volutamente aperto per la migliore e più proficua collaborazione con altre Società Scientifiche che si occupano di similari tematiche, sia la SINPE – Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo. A tal fine la SINPE può promuovere e partecipare a Federazioni di Società Scientifiche e Associazioni dell'Area della Nutrizione.

Art. 2
La Società riunisce a livello nazionale studiosi ed esperti della nutrizione artificiale (enterale e parenterale) e del metabolismo nei vari aspetti.

Art. 3
La Società ha lo scopo di favorire l'approfondimento interdisciplinare degli studi sulla nutrizione artificiale e sul metabolismo e la divulgazione delle relative conoscenze e tecniche. A questo scopo può avvalersi di una o più proprie riviste specializzate, di gruppi di studio o di commissioni costituiti nel proprio ambito e di ogni altra persona o strumento ritenuto utile allo scopo. La Società promuove la formazione e l'Educazione Continua in Medicina (ECM) sulla nutrizione artificiale e dei problemi metabolici connessi.

Art. 4
Possono essere Soci della SINPE persone fisiche e persone giuridiche.

Art. 5
I Soci si distinguono in Ordinari, Collettivi e Onorari. Possono essere Soci Ordinari persone fisiche interessate alle problematiche della nutrizione artificiale e del metabolismo. Possono essere Soci Collettivi associazioni culturali, enti pubblici, ditte industriali o commerciali, società di servizi ecc. Il Socio Collettivo (rappresentato da un delegato il cui nominativo dovrà essere comunicato all'atto della presentazione della domanda di ammissione) gode degli stessi diritti del Socio Ordinario. Possono essere Soci Onorari solo persone fisiche, di qualunque cittadinanza, scelte per elevati meriti scientifici o per particolari benemerenze verso la Società. La loro nomina è a vita, salvo esplicita rinuncia. I Soci Onorari vengono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Generale dei Soci. Godono degli stessi diritti del Socio Ordinario. Sono Soci Onorari di diritto, al termine del loro mandato, i Presidenti della SINPE.

Art. 6
L'ammissione dei Soci Ordinari e Collettivi viene proposta al Consiglio Direttivo su propria richiesta o su presentazione scritta di un altro Socio Ordinario.

Art. 7
Gli interessati dovranno far pervenire le richieste di ammissione a Socio al Segretario, il quale provvederà, se conformi, alla presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo, che ogni anno dedicherà almeno due riunioni all'esame delle domande pervenute. L'ammissione è definitiva solo dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 8
L'appartenenza alla Società è subordinata, ad eccezione dei Soci Onorari, al pagamento della quota associativa annuale, la cui entità è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale. I Soci che non versino la quota per un periodo di due anni automaticamente decadono: essi possono, a domanda, essere riammessi, a condizione che paghino gli arretrati, fino ad un massimo di tre anni. Analogamente possono essere riammessi i dimissionari.

Art. 8 bis
La qualifica di Socio, di qualunque tipo essa sia, non è trasferibile ad altro soggetto.

Art. 9
Gli organi della Società sono:
  • l'Assemblea Generale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.
  • Il Comitato dei Garanti


  • Art. 10
    Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri eletti tra i Medici, 1 Consigliere eletto tra i Farmacisti, 1 Consigliere eletto tra gli Infermieri, 1 Consigliere eletto tra i Dietisti. I Consiglieri devono essere eletti a scrutinio segreto tra i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa appartenenti alla medesima categoria professionale ai quali sia stato affidato, nel triennio corrente o in quelli precedenti, un incarico societario; in alternativa possono candidarsi i Soci Ordinari senza incarichi, iscritti alla SINPE da almeno 3 (tre) anni, la cui candidatura sia stata dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti. Le candidature vanno presentate almeno 45 giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale. Dopo l'elezione si riunisce, nella stessa giornata, il nuovo Consiglio Direttivo per eleggere il Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra una rosa di Soci Ordinari predisposta dal Comitato dei Garanti. Il Consiglio nomina altresì, su proposta del Presidente, il vicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere all'interno dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo uscente partecipa senza diritto di voto alla prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo successiva all'elezione del Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi membri non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. La carica di Presidente non è rinnovabile nella stessa persona per il triennio successivo. Il Vicepresidente supplisce al Presidente in caso di sua assenza o impedimento; il Consigliere anziano (in termini d'iscrizione alla Società) supplisce al Segretario in caso di assenza o impedimento. Se un Consigliere rinuncia o è impossibilitato a ricoprire la carica, gli subentra il primo dei non eletti della stessa categoria e in caso di parità di voti, il più anziano in termini di iscrizione alla Società. In mancanza di Soci eletti il posto rimane vacante fino alle successive elezioni, a condizione che il Consiglio Direttivo rimanga almeno con 8 (otto) consiglieri.

    Art. 11
    Il Consiglio Direttivo ha inoltre le seguenti attribuzioni:
  • programma l'attività della Società;
  • propone e coordina i gruppi di studio;
  • propone le modifiche dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale e ne cura successivamente la divulgazione;
  • fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
  • le proposte di modifica dello Statuto sono prese in considerazione se sottoposte al Consiglio da almeno 1/5 dei Soci Ordinari, almeno 2 (due) mesi prima della data in cui si terrà l'Assemblea;
  • esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
  • propone alla ratifica dell'Assemblea Generale l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari, Collettivi e Onorari;
  • nomina i Delegati Regionali ed i Coordinatori Didattici, nonché i Delegati della SINPE presso altre Società, enti italiani o stranieri;
  • nomina il Direttore Scientifico della rivista della Società (o i Direttori nel caso le riviste siano più di una) ed approva i membri del Comitato Redazionale su proposta del Direttore;
  • redige i regolamenti esecutivi, le procedure operative e provvede alla loro divulgazione e ne controlla l'esecuzione.

  • Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza semplice. Le delibere sono valide se ricevono la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

    Art. 12
    Il Presidente ha la rappresentanza della Società a tutti gli effetti. Egli presiede il Consiglio Direttivo, ne organizza l'attività e formula l'ordine del giorno delle riunioni; coordina i Delegati Regionali, gli organizzatori locali dei Congressi e delle Riunioni Scientifiche della SINPE; promuove le iniziative più opportune per il potenziamento della Società; presiede l'Assemblea Generale; ha potere di delega ai Membri del Consiglio Direttivo.

    Art. 13
    Il Segretario cura il funzionamento della Segreteria, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, predispone i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, redige i verbali delle sedute. Egli tiene l'archivio di tutti i documenti e informa i Soci di ogni attività della Società.

    Art. 14
    Il Tesoriere collabora con il Presidente nell'espletamento delle attività amministrative della gestione economico-finanziaria; redige il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea Generale; ha in consegna il patrimonio della Società e l'amministra secondo le delibere del Consiglio Direttivo: è responsabile della raccolta delle quote.

    Art. 15
    L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci Onorari, Ordinari e Collettivi in regola con la quota associativa; si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 dei Soci. La comunicazione ai Soci è inviata per posta ordinaria o elettronica (ai soli soci che abbiano comunicato all'Associazione in forma scritta il proprio indirizzo di posta elettronica) con almeno quattro settimane di preavviso rispetto alla data fissata per la prima convocazione. E' ammessa la delega scritta del Socio Ordinario a farsi rappresentare da altro Socio Ordinario; ciascun Socio non può avere più di una delega. Delegante e delegato devono essere in regola con la quota associativa dell'anno per avere diritto di voto. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, dal Tesoriere e da 3 (tre) Soci Ordinari con funzioni di scrutatori, procede alla registrazione dei Soci presenti, alla convalida delle deleghe, dichiara la validità dell'Assemblea e promuove le votazioni.

    Art. 16
    L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
  • elegge ogni triennio a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e il Collegio del Revisori dei Conti;
  • approva la relazione annuale del Presidente e il rendiconto economico e finanziario presentato dal Tesoriere;
  • delibera su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno;
  • approva le modifiche di Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 25;
  • ratifica la nomina dei nuovi Soci proposta dal Consiglio Direttivo e prende atto delle dimissioni.


  • Art. 17
    Il Direttore (o i Direttori) della Rivista (o delle Riviste) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; per il rimborso spese si applica quanto previsto all'art. 22.

    Art. 18
    La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:
  • con le quote associative;
  • con le rendite del patrimonio;
  • con eventuali lasciti, donazioni e ogni altro provento destinato alle attività previste dall'art. 3.


  • Art. 19
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) Soci Ordinari, e dura in carica un triennio. I membri del Collegio non sono rieleggibili per più di 2 (due) mandati consecutivi In caso di assenza di candidature per la carica di revisore dei conti vengono eletti i Soci non eletti alla carica di Consigliere, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio ambito il Presidente dei Revisori, controlla la regolarità degli atti amministrativi della Società, esprime un parere sul bilancio di previsione e convalida il rendiconto finanziario redatto dal Tesoriere ed esaminato dal Consiglio Direttivo.

    Art. 20
    Il Socio che ha ricoperto la carica di consigliere e/o di revisore dei conti per due mandati consecutivi non può presentare la candidatura per nessuna delle due cariche nel mandato successivo.

    Art. 21
    Il Comitato dei Garanti è costituito dai Soci Onorari di nazionalità italiana. Propone al Consiglio Direttivo neoeletto una rosa di nomi di Soci Ordinari uno dei quali dovrà essere eletto Presidente dallo stesso Consiglio Direttivo. Esamina le candidature a Consigliere e a Revisore dei Conti dei soci ordinari senza incarichi societari. Interviene, su richiesta del Consiglio Direttivo, proponendo nei casi più gravi l'espulsione di Soci dalla Società e su problemi morali ed etici correlati alle attività societarie. Esprime pareri su argomenti di particolare importanza e su scelte strategiche proposte dal Consiglio Direttivo.

    Art. 22
    Essendo la Società un'istituzione con fini scientifici senza scopo di lucro, nessuna carica sarà retribuita. I soci che ricoprono incarichi societari decadono dall'incarico stesso se risultano morosi per due anni consecutivi. Le spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni dai Membri del Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti, del Comitato dei Garanti, dal Segretario quando non Consigliere e dal Direttore della Rivista, saranno rimborsate dalla Società tramite il Tesoriere purché preventivamente autorizzate dal Presidente.

    Art. 23
    Il Consiglio Direttivo può assumere a bilancio della Società le spese sostenute per realizzare quanto previsto dall'art. 3.

    Art. 24
    E' vietato, durante la vita dell'associazione, distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

    Art. 25
    Ogni modifica al presente Statuto deve essere posta preventivamente all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale ordinaria ed approvata con la maggioranza di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto in proprio o per delega. La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza dei 2/3 del Soci aventi diritto di voto (in proprio o per delega). Nel caso la delibera non possa assumersi per mancanza del numero legale, il Consiglio Direttivo indice, non prima di sessanta giorni, un'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega. L'Assemblea Generale stabilisce a quale fine debba essere destinato il patrimonio della Società dopo lo scioglimento: è in ogni caso fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
     
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